(ultimo aggiornamento: 10.01.2023)
Pubblicazione prevista dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013
Accesso Civico – Diritto di accesso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il Direttore Generale,
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’UniversitĂ .
Il diritto è esercitabile da chiunque a prescindere da particolari requisiti di qualificazione. Consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale, nel caso in cui sia stata omessa. La richiesta di accesso civico deve essere presentata per posta elettronica  al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, con l’indicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Modulo di richiesta accesso civico semplice
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013Â prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il d.lgs. n. 33/2013 ed è in vigore  dal 23 dicembre 2016. Qualunque soggetto interessato, a prescindere da particolari requisiti, può chiedere l’accesso a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Lo scopo della disposizione normativa è diverso da quello della L. 241/1990. Con la modifica al d.lgs. n. 33/2013 l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.” Tuttavia la norma e le linee guida dell’ANAC, adottate con delibera n. 1309 del 28.12.2016, raccomandano il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013). L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti   e contenere le informazioni utili a questo scopo. La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello avendo cura di allegare il documento di carta di identitĂ . La richiesta può essere presentata alternativamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o al Dipartimento che detiene il dato per competenza. La richiesta può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identitĂ Â per posta elettronica o per posta ordinaria. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito; nel caso di rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, è richiesto il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Modulo di richiesta accesso civico generalizzato