In caso di assenza per malattia il dipendente è tenuto a:
Il controllo medico dell’incapacità lavorativa viene effettuato, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, anche per assenze di un solo giorno. Dal 01.09.17, ai sensi degli articoli 18 e 22 del D.lgs. 75 del 27.05.17 è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni lavorativi, non lavorativi e festivi nelle fasce orarie indicate dalla circolare INPS 4640 del 22.12.2023
Nel caso il dipendente abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità è tenuto a:
Il dipendente non è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:
Nel caso l’indirizzo di reperibilità durante la malattia sia diverso dalla residenza abituale, il dipendente deve avere cura di accertarsi che il medico riporti nell’apposito spazio previsto sull’attestato telematico (reperibilità durante la malattia) l’indirizzo completo di ogni informazione ritenuta utile (ad esempio numero citofono/nominativo diverso dal proprio riportato sul citofono, scala, etc.).
In alternativa il dipendente potrà farlo da sé accedendo direttamente al portale web dell’INPS e operare in autonomia il cambio di reperibilità (si veda circolare INPS n° 106 del 23/09/2020). Vale lo stesso nel caso in cui la reperibilità cambi durante il periodo di malattia.
Quando il certificato medico viene rilasciato dal Pronto Soccorso il numero dei giorni di prognosi lavorativa, che attesti l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l’abituale, specifica, attività lavorativa.
Il certificato non arriva alla amministrazione e pertanto è il dipendente a dover giustificare la malattia attraverso richiesta su StartWeb.
In questo caso il dipendente allega sul sistema delle presenze, al giustificativo PRONTO SOCCORSO, la copia, oscurata della prognosi clinica del certificato rilasciatogli. Il giustificativo può essere richiesto per il numero dei giorni di prognosi dichiarati nel certificato.
In caso di ricovero ospedaliero o day hospital programmato il dipendente è tenuto a comunicare la data di ingresso in ospedale entro il primo giorno l’assenza per malattia al proprio responsabile e all’ufficio personale all’indirizzo personaledirigenteta@unitus.it.
Al rientro in servizio il dipendente allega sul sistema delle presenze, al giustificativo DAY HOSPITAL o RICOVERO OSPEDALIERO, la copia, omessa della prognosi clinica del certificato rilasciato dalla struttura sanitaria per tutta la durata del ricovero.
In caso di convalescenza post ricovero prescritta a mezzo certificato telematico dal proprio medico curante il dipendente che vuole godere del trattamento di maggior favore (cfr. paragrafo Trattamento economico durante la malattia) allega sul sistema delle presenze, al giustificativo CONVALESCENZA POST RICOVERO, la COPIA CARTACEA LAVORATORE che riporti nella diagnosi esplicitamente la dicitura “Convalescenza post ricovero”. In assenza di questa documentazione al dipendente verrà caricata d’ufficio il giustificativo malattia come da dati trasmetti dall’INPS.
In caso di convalescenza post ricovero prescritta direttamente dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero il dipendente è tenuto ad allegare sul sistema delle presenze, al giustificativo CONVALESCENZA POST RICOVERO, copia del certificato che riporti esplicitamente la prognosi lavorativa di convalescenza. L’amministrazione non riceve dall’INPS alcun certificato in caso di ricovero del dipendente e pertanto il mancato caricamento della documentazione necessaria pone il dipendente nella condizione di assente ingiustificato.
Ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n.133/2008, per ogni singola giornata di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, al dipendente è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento e di ogni altro trattamento accessorio. Sono fatte salve le ipotesi di:
Pertanto, per le assenze dovute alle suddette ipotesi non si applicano le decurtazioni previste dalla suindicata norma legislativa.
In base a quanto riportato dall’ art.35, c.8, CCNL 16.10.2008:
Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
Un dipendente, che non ha mai avuto assenze per malattia nei 3 anni precedenti, ha un periodo di malattia ininterrotto che va dal 01.01.2020 fino al 01.07.2021.
I conteggi della retribuzione vengono effettuati come segue
Rientrata in servizio il 01.07.2021. Il successivo certificato di malattia copre il periodo 01.09.2022 al 30.11.2022.
Alla data di inizio certificato, in base a quanto sancito dall’art. 35 c. 1 CCNL 16.10.2008, si sommano alle assenze dovute dall’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente
Per il calcolo del periodo del comporto bisogna tornare indietro di 3 anni solari a partire dalla data di inizio del certificato di malattia.
Nell’esempio
conteggi della retribuzione vengono effettuati a partire dal 01.09.2020 come segue
Questo evento di malattia(della durata di 3 mesi), rispetto al triennio considerato, copre il seguente periodo temporale:
In base a quanto sancito dall’art. 35 CCNL 16.10.2008 comma 1, il dipendente, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi retribuiti secondo il trattamento spettante come previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
Al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per ulteriori 18 mesi non retribuiti senza diritto ad alcun trattamento retributivo, al termine dei quali si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro (art.35 commi 2, 3, 4 – Ccnl 16.10.2008)
Il dipendente che rientra in servizio dopo un malattia superiore al 60 gg consecutivi è tenuto, in base a quanto previsto dall’art. 41 comma 2 lettera e-ter) del D.lgs. 81/2008 ad effettuare una visita medica con il medico competente, precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Il dipendente contatta il Sevizio Prevenzione e Protezione per accordare la data della visita.
La malattia interrompe le ferie in caso di (art. 95 comma 13 C.C.N.L. 18.01.2024):
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