Per poter usufruire del congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs, 26.3.2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni,
Al lavoratore spetta un periodo massimo di due anni di congedo retribuito (730 giorni) per ciascuna persona in situazione di disabilità grave e nell’arco di tutta la carriera lavorativa del dipendente.
Tale periodo, che può essere fruito in maniera continuativa o frazionata, si somma ad eventuali periodi di congedo non retribuito per motivi familiari già fruiti ai sensi della legge 53/2000.
Durante tale periodo di congedo, si ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ed è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 53.687,00 per il congedo di durata annuale, rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono validi ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini dell’anzianità.
Ha diritto a fruire del congedo il dipendente legato dalla persona in situazione di disabilità grave disabilità secondo il seguente ordine di priorità:
Come richiederlo
L’Ufficio Personale Dirigente e Tecnico Amministrativo provvederà all’inserimento sul cartellino web dei periodi di congedo richiesti e al ricalcolo di ferie e permessi.