L’Assegno di ricerca è previsto dall’art 22 della Legge 30 dicembre 2010 , n. 240 ed è lo strumento attraverso il quale le Università possono conferire incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa.
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