La Commissione è sede protetta per la conciliazione delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica del rapporto di lavoro.
Davanti alla Commissione è possibile sottoscrivere:
CLICCA QUI PER APPROFONDIRE LE VOCI DI CUI SOPRA.
La Commissione ha competenza territoriale nazionale.
Per ottenere informazioni scrivere una mail avente come oggetto “Conciliazione: richiesta informazioni e appuntamento. NOME DELLE PARTI RICHIEDENTI” al seguente indirizzo di posta elettronica. La commissione risponderà il prima possibile.
A: commissione.certificazione@unitus.it.
La Commissione svolge il tentativo facoltativo di conciliazione avente ad oggetto controversie relative ai rapporti cui all’art. 409 c.p.c. (art. 410 c.p.c. e art. 31, co. 13, L. n. 183/2010) in composizione monocratica.
La Commissione ha predisposto un modello di verbale di conciliazione utilizzabile dalle parti.
I verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione non sono soggetti all’obbligo di deposito presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e una copia rimane conservata negli archivi della Commissione.
La Commissione svolge le conciliazioni relative al licenziamento nei contratti a tutele crescenti (art. 6, D. Lgs. 23/2015 e s.m.i.).
Parte datoriale dovrà presentarsi munita di assegno circolareemesso in conformità alle previsioni dell’art. 6, D. Lgs. 23/2015 come modificato dall’art. 3, D. L. 87/2018.
La Commissione ha predisposto un modello di verbaledi conciliazione con offerta conciliativa ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 23/2015 e s.m.i. utilizzabile dalle parti.
I verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione non sono soggetti all’obbligo di deposito presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e una copia rimane conservata negli archivi della Commissione.
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e alle dimissioni del lavoratore con effetti immediati e irrevocabili.
Nel caso di lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dei genitori durante i primi tre anni di vita del bambino, la risoluzione consensuale e le dimissioni devono comunque essere convalidate dinanzi al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 55 D. Lgs. n. 151/2001).
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla sottoscrizione di patti individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione(art. 2103, co. 6, c.c.) nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
La Commissione ha predisposto un modello di accordoutilizzabile dalle parti.
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla sottoscrizione di clausole elastiche nel part time (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015), con indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento.
La Commissione svolge il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione.
In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei necessari poteri conferiti con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, presentata dalle parti e dai terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti e che intendano presentare ricorso giurisdizionale avverso la certificazione, è spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e copia della detta richiesta, a cura della parte istante, deve essere trasmessa – con le medesime modalità – alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.